Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.



 
Indice Ultime immaginiCerca Messaggi Recenti La Legge e le Religioni.. Senza_13Registrati Accedi Macché Forum
Il forum è stato inglobato in Kerosene.forumattivo.com - Un bacio

 

 La Legge e le Religioni..

Andare in basso 
3 partecipanti
AutoreMessaggio
Aquarivs
Week
Week
Aquarivs


Messaggi : 248
Data d'iscrizione : 27.11.09
Età : 41

La Legge e le Religioni.. Empty
MessaggioTitolo: La Legge e le Religioni..   La Legge e le Religioni.. Icon_minitime1Lun Gen 18, 2010 7:56 pm

Dato gli innumerevoli dibattiti sparsi per il web sugli effettivi diritti che ha la legge di interferire con gli statuti interni ad una società, vi allego un documento all'interno del quale, alcune parti sottolineano il punto.

IL CONCETTO DI CONFESSIONE RELIGIOSA NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

SOMMARIO: 1-LA NOZIONE DI CONFESSIONE RELIGIOSA 2-ELABORAZIONI DOTTRINALI 2.1-LA TESI DELL’AUTOREFERENZIALITA’ 2.2-LA TESI DEL RICONOSCIMENTO SOCIALE 2.3-LA TESI DEL RIFERIMENTO ALL’ORDINAMENTO GIURIDICO 2.4-LA CONCEZIONE TELEOLIGA 3-LA POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA 3.1- LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 3.2-LA GIURISPRUDENZA DI MERITO 4-IL DISEGNO DI LEGGE-QUADRO E L’ESIGENZA DI UNA LEGGE GENERALE SULLA LIBERTA’ RELIGIOSA.

1 LA NOZIONE DI CONFESSIONE RELIGIOSA
Nel settore della fenomenologia religiosa, sono proliferate, specie nella seconda metà del secolo, le iniziative più varie, che si autoqualificano come religiose: iniziative prodotte nell’ambito della società nazionale o provenienti dall’estero, segnatamente dagli Stati Uniti d’America o dall’Estremo Oriente, anche a seguito dell’intensificarsi dei fenomeni migratori che hanno interessato il nostro Paese negli ultimi anni.
Sono cosi proliferate nuove religioni, nuovi movimenti religiosi , sedicenti religioni, pseudo-religioni, le cui organizzazioni e i cui stili di vita hanno un diretto riflesso nella società in cui si sviluppano e nel nostro ordinamento
Punto fondamentale di tale rapporto è la Costituzione.

L’art. 7, 1 comma, Cost., menziona esplicitamente la Chiesa cattolica, la confessione religiosa di maggioranza in Italia, la cui organizzazione e i cui statuti sono ben noti all’ordinamento dello Stato. Il successivo art. 8, Cost., considera le confessioni religiose, nel 1 comma, e le confessioni di minoranza, nel 2 e 3 comma.
Nessuna norma dà, pero, la definizione di “confessione religiosa”.
Come l’art. 7 della Costituzione, riferendosi alla Chiesa Cattolica, non dà la nozione di questa, presupponendo la nozione che di essa danno l’ordinamento canonico e l’esperienza sociale, cosi l’art. 8 non offre la nozione di “confessione religiosa” ed anch’esso presuppone lo schema conoscitivo elaborato da tale esperienza.

Questo atteggiamento del legislatore costituente non è nuovo, poiché in nessuna legge anteriore alla Costituzione è dato rintracciare una formula sintetica che valga a definire la nozione de qua . Si tratta, infatti, di un’espressione di nuovo conio, estranea al legislatore italiano, che fino ad allora aveva adoperato il termine “culti”, comprensivo della Chiesa cattolica, ancorché – per il rispetto dovuto alla sola religione dello Stato, che riteneva altresì di essere in assoluto l’unica vera religione - fosse con questo termine (nello statuto Albertino) o con quello di “chiesa” (nella legge delle Guarentigie) ordinariamente denominato il culto cattolico .

Né definire la nozione di “confessione” è agevole, poiché i vari gruppi sociali, che sono qualificati intuitivamente come “confessioni religiose” o che aspirano a questa qualifica, sono spesso molto diversi l’uno dall’altro , sicché risulta difficile astrarre un denominatore comune, che consenta di inquadrare una realtà dai molteplici aspetti in un’unica categoria .

Un dato implicito della norma costituzionale è che una confessione religiosa è un “gruppo sociale con fine religioso”, posto che le norme degli art. 7 e 8 Cost. non avrebbero senso se riferite ad una “confessione di fede religiosa” che equivalesse alla “professione individuale di fede religiosa”. V’è, tra queste due ipotesi, la stessa differenza esistente tra la norma costituzionale che garantisce le “opinioni politiche” individuali e quella che riguarda i partiti politici.
Il fatto di poter dire che l’espressione di “confessione religiosa” equivalga, con riferimento all’art. 2 Cost., a quella di “gruppo sociale con fine religioso”, non consente un reale passo avanti nell’interpretazione della norma, sia per la genericità dell’espressione “gruppo”, essendo tale ogni aggregato di più persone, sia perché sorgono nuovi problemi circa le ulteriori caratteristiche del gruppo, per essere una “confessione”, e circa il significato da attribuire ai termini “religioso” e “religione” .

Qualcuno , inoltre, ha creduto di cogliere un collegamento tra la norma dell’art. 8, 2 comma, e quella dell’art. 18, 1 comma, Cost. ; riguardante la libertà d’associazione, della quale sarebbe una diramazione o che già conterrebbe, implicitamente, il riconoscimento esplicato dall’art. 8, 2 comma , Cost. E’ indubbio che l’art. 18 garantisca anche l’associazione stabile con fine di religione e di culto , pero, i due fenomeni, se esteriormente presentano delle affinità, quali la molteplicità degli aderenti, l’esistenza di una regola comune e di un’organizzazione, sono diversi dal punto di vista della struttura interna, diremmo della qualità.
La tesi, che non vi sia un sicuro criterio per distinguere le associazioni religiose dalle confessioni, non tiene conto del fatto che le associazioni con fini leciti, quali che siano, sono regolate dagli accordi degli associati, secondo quanto prevedono gli art. 36 e seg. cod. civile, laddove una confessione religiosa resta fuori da tale schema.
Non si è cristiani, ebrei, musulmani, buddisti o altro in forza di un contratto soggetto alle leggi dello Stato, ma per un impulso che non ha niente di negoziale.
C’è differenza anche riguardo agli statuti delle confessioni e delle associazioni. Questi ultimi non solo devono conformarsi agli art. del codice civile ma, tutte le volte in cui una legge o un regolamento ne impongono la modifica, la deroga o la sospensione, gli associati sono tenuti ad adeguare i loro rapporti alle nuove previsioni, se vogliono sopravvivere.

Gli statuti delle confessioni religiose, invece, essendo garantiti dall’art. 8, 2 comma, Cost., non possono essere modificati, sostituiti, derogati, sospesi dalla legge ordinaria o da altra inferiore, fonte normativa.

Ma quali criteri bisogna utilizzare per differenziare un’associazione di culto da una confessione religiosa?
Una prima questione è data dalla quantità numerica che deve avere un gruppo, per potere aspirare alla qualifica, cioè l’adesione ed il concorso stabile di un certo numero di aderenti.
Secondo un antico ed autorevole insegnamento, non ogni “congrega di tre amici”, può pretendere di essere considerata una confessione religiosa. Pertanto, il requisito su cui può far leva l’interprete deve essere necessariamente un altro.

Un’altra questione è data dal carattere istituzionale che un gruppo deve avere per essere qualificabile come confessione. Tale opinione esige che il gruppo abbia un’organizzazione ed una normazione propria, ossia, che si tratti di un ordinamento giuridico.
Ma l’art. 8, 2 comma, Cost., prevedendo che le confessioni religiose diverse dalla cattolica possano organizzarsi secondo propri statuti, riconosce a gruppi sociali esistenti e già qualificabili come confessioni religiose, il diritto di darsi un’organizzazione e, quindi, implicitamente ammette che possano esserci confessioni organizzate e non organizzate, ma tutte egualmente qualificabili come confessioni religiose. Ciò, d’altra parte, è conforme al dato dell’esperienza, che vede accanto a confessioni organizzate e con statuti, l’esistenza di gruppi con fine religioso, che tendono ad “essere semplici comunità spirituali tra chi nutre la medesima fede”.
D’altronde, come si può ben vedere, la Costituzione prevede l’esistenza di tre diversi tipi di confessioni religiose: la Chiesa cattolica (art. 7 Cost.), le confessioni di minoranza organizzate, accostate alla prima dall’art. 8, 2 comma, e le confessioni di minoranza non organizzate .

Del pari, il requisito della conformità del fine religioso alla tradizione italiana sembra estraneo alla prescrizione normativa, posto che la Costituzione mostra di riconoscere l’anzidetta libertà organizzativa a tutte le confessioni di minoranza e non solo a quelle entrate nella tradizione italiana.
Il requisito della peculiarità del fine specifico, poi, non riesce a chiarire la nozione di “confessione religiosa”, giacché anche le associazioni hanno un fine specifico, onde andrebbe smarrita la distinzione pur esistente, tra “confessioni” e “associazioni religiose”, con evidente danno per una retta interpretazione della Carta.
Gruppo con fine di religione, comunità, confessione religiosa, sono espressioni che stanno ad indicare una molteplicità di persone raccolte in un organismo sociale; il fatto che tale organismo abbia una meta comune, indica che esso è mosso da un interesse che è proprio dei partecipanti, ma che, nello stesso tempo, comprende e supera gli interessi individuali. Fin qui non c’è nessuna differenza tra un’associazione con fine di culto o di religione e una confessione religiosa, perché anche un’associazione religiosa persegue un fine che trascende gli interessi personali dei singoli associati.
La differenza risulta dal fatto che la confessione religiosa ha una propria ed originale concezione totale del mondo, che investe, oltre ai rapporti tra uomo e Dio, pure i rapporti tra uomo e uomo, dettando regole che disciplinano non solo la vita sociale di un intero gruppo, non solo il rapporto tra il gruppo e le altre comunità, ma anche il comportamento del singolo appartenente al gruppo, allorché si muove all’interno di altre comunità sociali.
Le associazioni con fine di religione o di culto, invece, non hanno una propria originale concezione del mondo, e quando tendono ad attuarne una nel modo migliore, si tratta di organismi proliferati da una comunità più vasta, dalla quale traggono i principi fondamentali e alla quale sono legati.
Perciò, l’essenza strutturale di una “confessione religiosa” è quella “di avere l’anzidetta propria originale concezione del mondo” .

Per contro c’è chi pensa che non sussista una diversità strutturale e di carattere “qualitativo” tra confessioni ed associazioni di culto , in quanto non si comprende quale criterio valga a conferire significato giuridico all’affermata distinzione. Quando invero si richiede, per ritenere esistente una confessione religiosa, che una comunità si ponga quale “una realtà sociale istituzionalmente destinata alla realizzazione del fine religioso” , o “si affermi quale gruppo con finalità religiosa nell’opinione pubblica formatasi nella società italiana” , o si caratterizzi quale gruppo sociale con “una propria originale concezione del mondo” , non sembra si indichi alcun criterio giuridicamente apprezzabile per precisare in quali casi effettivamente sussista una confessione religiosa dotata dei caratteri per porsi in rapporto con i poteri dello stato.
L’esistenza di un certo numero di fedeli, la ricorrenza di un certo grado di stabilità e d’organizzazione, la concezione della vicenda umana e naturale del mondo costituiscono requisiti che non attengono ad una differenziazione di carattere qualitativo, bensì rappresentano estremi d’indole sociologica, storica, politica e filosofica, cosicché non pare possibile qualificare le confessioni religiose con una formula giuridica che valga a distinguerle dalle altre formazioni sociali con finalità religiosa.
La previsione costituzionale di una formula tendente ad indicare, quali, tra le formazioni sociali a carattere religioso, dovessero qualificarsi confessioni religiose, svuoterebbe di contenuto il pieno riconoscimento dell’eguale libertà di fronte alla legge (art 8, 1 Cost.) .
Dal punto di vista giuridico non appare rilevante neanche la differenza posta in rilievo tra confessioni giuridicamente organizzate e confessioni prive d’organizzazione giuridica, e ciò per due ragioni: il costituente, innanzi tutto, non ha limitato il riconoscimento della rilevanza giuridica nei confronti delle sole confessioni religiose giuridicamente organizzate, ma ha ritenuto opportuno tutelare anche le confessioni che non presentino tale organizzazione.

Analoghe considerazioni occorre fare a proposito del numero dei fedeli aderenti ad una determinata comunità religiosa: anche a tal proposito è necessario, infatti, rilevare che il numero dei seguaci di una comunità religiosa costituisce un elemento di una certa importanza per poter considerare un’associazione di culto dotata dei caratteri necessari per ipotizzare una relazione nei confronti dello stato, ma la rilevanza di tal elemento sembra sia di carattere politico e sociologico e non possa essere assunta quale idoneo criterio di differenziazione giuridica.
Sembra quindi doversi concludere, che non esiste un unico criterio che valga a far distinguere le confessioni religiose dalle associazioni religiose, e che queste due “associazioni tipiche” debbano in realtà rientrare nella generale categoria delle formazioni sociali con finalità religiosa .
Torna in alto Andare in basso
https://myreligion.forumattivo.com
Freya
Day
Day
Freya


Messaggi : 30
Data d'iscrizione : 18.12.09
Età : 44
Località : Rimini

La Legge e le Religioni.. Empty
MessaggioTitolo: Re: La Legge e le Religioni..   La Legge e le Religioni.. Icon_minitime1Lun Gen 18, 2010 8:57 pm

Che vorrebbe dire? Ci sono volte in cui lo stato dovrebbe intervenire nelle religioni? Tipo con l'Islam?
Torna in alto Andare in basso
Katya
Day
Day
Katya


Messaggi : 43
Data d'iscrizione : 28.12.09
Età : 60
Località : Ginevra

La Legge e le Religioni.. Empty
MessaggioTitolo: Re: La Legge e le Religioni..   La Legge e le Religioni.. Icon_minitime1Gio Gen 21, 2010 10:58 pm

Ci sono anche i testioni di geova che la domenica mi devono sempre disturbare.
Torna in alto Andare in basso
Contenuto sponsorizzato





La Legge e le Religioni.. Empty
MessaggioTitolo: Re: La Legge e le Religioni..   La Legge e le Religioni.. Icon_minitime1

Torna in alto Andare in basso
 
La Legge e le Religioni..
Torna in alto 
Pagina 1 di 1
 Argomenti simili
-
» La religione delle religioni
» Perché così tante religioni?
» Religioni di popoli cacciatori e raccoglitori
» Religioni di popoli coltivatori primitivi
» Disposizione delle religioni nel forum

Permessi in questa sezione del forum:Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
 :: Forum :: Discussioni Generali-
Vai verso: